Determinazione misura indennità vigilanza spettante a due agenti polizia municipale, uno con riconoscimento qualità agente p.s. (decreto gennaio 2009) secondo transitato ente per mobilità da altra amministrazione provinciale, già in possesso citata qu

Territorio e autonomie locali
10 Febbraio 2010
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Considerazione o meno (per primo caso) anche periodo intercorrente tra richiesta a Prefetto e effettivo conferimento - Necessità o meno (per secondo caso) formulazione nuova richiesta conferimento a Prefetto competente - Corretta attribuzione indennità di vigilanza (in misura intera) decorrente da momento conferimento (parte Prefetto) qualità agente P.S. - Non necessità procedere richiesta nuovo conferimento dipendente transitato per mobilità (già in possesso citata qualità), opportuna, invece, comunicazione avvenuto passaggio a Prefetto competente.

Testo 

Un comune ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla corretta determinazione della misura dell'indennità di vigilanza spettante a due agenti di polizia municipale, uno dei quali ha avuto il riconoscimento della qualità di agente di p.s. con decreto pubblicato nel gennaio 2009, mentre l'altro è pervenuto all'ente per mobilità da altra amministrazione provinciale, ed era già in possesso della citata qualità. In particolare, è stato chiesto se per la corresponsione nella misura intera dell'indennità in parola, nel primo caso si debba considerare anche il periodo intercorrente tra il momento della richiesta al Prefetto e l'effettivo conferimento della qualità di p.s. e, nel secondo caso se debba essere formulata una nuova richiesta di conferimento al Prefetto competente per territorio.
Al riguardo, su concorde avviso espresso dal Dipartimento di P.S. opportunamente interessato della questione, si precisa che il conferimento della qualità di agente di P.S. agli addetti alla polizia municipale da parte del Prefetto, si configura come atto di accertamento costitutivo in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2 della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/1986, mentre l'atto di comunicazione da parte del Sindaco dei nominativi del personale interessato cui conferire, in presenza dei suddetti requisiti, la predetta qualità si configura come atto dovuto. Il comma 3 del medesimo articolo, stabilisce che il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di p.s. nei confronti degli operatori della polizia municipale, quando accerti il venir meno di alcuno dei requisiti citati.
In forza di tali norme risalta il carattere vincolato della potestà prefettizia connesso sia all'adozione del provvedimento di riconoscimento della qualifica di agente di p.s. per il personale in argomento, sia per quel che riguarda la revoca della stessa.
Per quanto sopra, si deve ritenere che l'attribuzione dell'indennità di vigilanza nella misura intera debba necessariamente decorrere dal momento del conferimento da parte del Prefetto della qualità di agente di p.s., conferimento che consentirà al personale interessato l'effettivo svolgimento di tutte le funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986.
Una volta attribuita la citata qualità la stessa entra a far parte dello status del dipendente e può essere revocata solo nel caso di perdita dei requisiti prescritti. Per tale motivo, non si ritiene si debba procedere alla richiesta di un nuovo conferimento nei confronti del dipendente transitato per mobilità e già in possesso della qualità di agente di p.s., mentre si ritiene opportuna la comunicazione dell'avvenuto passaggio al Prefetto competente.