Permessi e licenze – Possibilità per un sindaco, nominato capogruppo consiliare nel consiglio provinciale, di cumulare i permessi dal lavoro

Territorio e autonomie locali
4 Novembre 2002
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

Permessi e licenze
– Possibilità per un sindaco, nominato capogruppo consiliare nel consiglio provinciale, di cumulare i permessi dal lavoro

Testo 

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità per il sindaco di un comune, nominato capogruppo del gruppo consiliare nel consiglio provinciale, di cumulare i permessi dal lavoro previsti per ogni singola carica ricoperta.
L'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede, al comma 4, che i presidenti dei gruppi consiliari delle province hanno il diritto, oltre ai permessi per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza, di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese.
Considerato che la disposizione richiamata fa espresso riferimento alla figura del presidente del gruppo consiliare, i permessi sopraindicati possono essere fruiti dall'amministratore che ricopre la carica di capogruppo consiliare solo nel caso in cui, in base alle norme statutarie e regolamentari della provincia, la figura di capogruppo consiliare è in tutto assimilabile, per compiti e attribuzioni, a quella di presidente di gruppo consiliare.
L'elencazione degli amministratori recata dall'art. 79 ha infatti carattere tassativo e non consente l'estensione in via analogica dei benefici ivi previsti a figure non espressamente indicate.
Ciò premesso, si rappresenta che, in via generale e salva diversa normativa adottata dalla regione in virtù della competenza legislativa esclusiva in materia, all'amministratore spettano i permessi specificamente previsti per l'espletamento di ogni singola carica ricoperta, a meno che non si verifichi una coincidenza nell'ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei rispettivi organi.
L'art. 51, comma 3, della Costituzione sancisce, infatti, il diritto di chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche di disporre del tempo necessario al loro adempimento.
Resta comunque fermo l'obbligo del lavoratore di documentare, con apposita certificazione, i permessi di cui ha usufruito.