Trattenimento in servizio del dipendente già fruitore del beneficio previsto dall'art.16, D.Lgs. n.503/1992

Territorio e autonomie locali
15 Ottobre 2002
Categoria 
15.04.18 Cessazione del rapporto di lavoro
Sintesi/Massima 

La norma in esame indica espressamente in un biennio il periodo "massimo" di trattenimento in servizio oltre il compimento dell'età utile al conseguimento della pensione di anzianità.

Testo 

È stato sottoposto all'attenzione di questo Ministero un quesito da parte di un Comune inteso a conoscere se possa essere accolta la richiesta avanzata da una dipendente di permanere in servizio fino al compimento del 70 anno di età al fine di maturare 30 anni di anzianità contributiva. A tal fine il comune ha precisato che la dipendente medesima, avendo già compiuto il 65° anno di età, ha già goduto del beneficio previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 che consente il trattenimento in servizio per un biennio. Al riguardo, si rammenta che la disposizione recata dall'art. 16 citato consente ai dipendenti di una amministrazione pubblica di poter protrarre la propria attività lavorativa anche oltre il limite massimo di età fissato dalla normativa vigente, al fine di incrementare l'anzianità contributiva o per maturare il diritto a pensione. E' bene sottolineare, in ogni caso, che la norma in esame indica espressamente in un biennio il periodo massimo di trattenimento in servizio oltre il compimento dell'età utile al conseguimento della pensione di anzianità. Per quanto sopra, si ritiene che, conformemente a quanto espresso dall'INPDAP in casi simili, la richiesta avanzata dalla dipendente non possa trovare favorevole accoglimento.