Conservazione del posto di lavoro per il dipendente trasferito ad altro comune in mobilità volontaria

Territorio e autonomie locali
15 Ottobre 2002
Categoria 
15.02.09 Mobilità
Sintesi/Massima 

Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l'amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni. Non costituendosi, quindi, un nuovo rapporto di lavoro non può procedersi ad una ripetizione del periodo di prova nei confronti del dipendente trasferito per mobilità volontaria ad altro ente del comparto.

Testo 

Un Ente ha formulato un quesito inteso a conoscere se sussista o meno l'obbligo di conservazione del posto ex art. 20 del C.C.N.L. del 14/9/2000, nel caso di una dipendente trasferita ad altro comune per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto che il Comune ricevente ha sottoposto la dipendente in questione ad un periodo di prova di 6 mesi. Al riguardo, si rammenta che ai sensi del citato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è prevista la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. Ferma restando quindi la possibilità di effettuare, allo stato attuale della normativa, la mobilità volontaria su richiesta, si è dell'avviso che, per il principio generale che regola tale istituto, il rapporto di lavoro continua senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni. Non costituendosi, quindi, un nuovo rapporto di lavoro non può procedersi ad una ripetizione del periodo di prova nei confronti del dipendente trasferito per mobilità volontaria ad altro ente del comparto. Conseguentemente, nella fattispecie in esame non può trovare applicazione la richiamata disposizione contenuta all'art. 20 del C.C.N.L. 14/9/2000 in quanto la dipendente è transitata ad altro comune per mobilità e non per assunzione.