Accesso del pubblico agli uffici comunali - Limitazioni all’accesso per i consulenti del consigliere comunale – Ammissibilità

Territorio e autonomie locali
8 Ottobre 2002
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Accesso del pubblico agli uffici comunali - Limitazioni all’accesso per i consulenti del consigliere comunale – Ammissibilità

Testo 

Si fa riferimento richiesta intesa a conoscere il parere della Direzione Centrale per le Autonomie in merito al quesito in tema di accesso del pubblico agli uffici comunali.
Nel merito si ritiene che sia legittimo il diniego opposto alla richiesta di accesso presentata da una persona, che non riveste più la carica di consigliere comunale, dovendosi applicare nei suoi confronti le direttive di cui alla delibera della giunta comunale, previste per tutti i cittadini per la sicurezza della sede municipale.
Invero, si osserva che la delibera della giunta comunale in questione, riconosce esclusivamente ai soli consiglieri comunali il diritto di accedere liberamente agli uffici comunali, senza alcuna formalità, rivestendo gli stessi consiglieri una posizione qualificata in relazione al 'munus' di cui sono investiti.
In mancanza di una specifica regolamentazione a livello amministrativo, la prerogativa riconosciuta ai consiglieri riguardante l'accesso negli ambienti dell'ente locale in esame non può essere estesa anche ai loro consulenti.
Si aggiunge, poi, che la disciplina riguardante le modalità di accesso agli edifici della sede municipale è demandata al regolamento comunale e riguarda materia che, per legge, non rientra nelle competenze specifiche del consiglio comunale di cui all'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.
L'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000 definisce infatti le competenze dei consigli, con attribuzione dell'indirizzo e del controllo politico-amministrativo e con riserva soltanto di specifici atti definiti 'fondamentali' ed espressamente elencati.
L'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000 stabilisce le competenze della giunta comunale in modo residuale. Esse riguardano tutte le funzioni non riservate dalla legge al consiglio e quelle che non ricadono nelle competenze del sindaco. L'art. 50 prevede le competenze del sindaco.
La lettura congiunta di tali articoli consente di poter ritenere che la giunta comunale abbia legittimamente adottato la suddetta delibera.