Disciplina pareri dei responsabili dei servizi

Territorio e autonomie locali
17 Settembre 2002
Categoria 
06 Deliberazioni Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Estensione dell'obbligatorietà dei pareri di "regolarità tecnica" e di "regolarità contabile" alle eventuali modifiche introdotte in sede di esame delle diverse proposte di deliberazione da parte del consiglio o della giunta dell'ente locale.

Testo 

Un comune ha richiesto l'avviso della Direzione Centrale in merito alla interpretazione dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, recante la disciplina dei 'pareri dei responsabili dei servizi', si comunica quanto segue. Il dubbio prospettato riguarda, in particolare, la estensione dell'obbligatorietà dei pareri di 'regolarità tecnica' e di 'regolarità contabile' alle eventuali modifiche introdotte in sede di esame delle diverse proposte di deliberazione da parte del consiglio o della giunta dell'ente locale. Ad avviso di questa Direzione Centrale, i prescritti pareri dovranno essere resi anche in relazione alle eventuali modifiche apportate alla proposta originariamente formulata, allorché, ovviamente, la modifica stessa sia tale da alterare, anche solo minimamente, il senso ed il contenuto dell'atto. E, d'altronde, opinando diversamente, consentendo cioè ad una 'nuova delibera' di proseguire il suo corso anche in mancanza dei relativi pareri, si verrebbe a legittimare, di fatto, una sostanziale sconfessione della ratio ispirativa della disciplina dettata in materia dal T.U.E.L. n.267/2000, con conseguente inosservanza dell'obbligo previsto dal citato art. 49. Si fa presente, infine, che la fonte deputata alla specificazione nel dettaglio delle modalità di acquisizione dei suddetti pareri sia da individuarsi nella normativa regolamentare dell'ente (cfr. per il parere di regolarità contabile art.153, comma 5, del T.U.E.L. n.267/2000).