Tar Veneto (Sezione Prima) sentenza n. 334 del 30 marzo 2016

Territorio e autonomie locali
30 Marzo 2016
Categoria 
03 Organi03.04 Giunte comunali e provinciali - Parità di genere
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il giudice amministrativo ha  respinto  l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che la legittimazione all’impugnazione degli atti di nomina della Giunta comunale non è circoscritta ai soli componenti dell’organo consiliare, ma deve riconoscersi anche a ciascun cittadino elettore, in quanto soggetti potenzialmente aspiranti ad assumere la carica di assessore, seppur non eletto nel Consiglio comunale (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013, n. 633). E’ accolto il ricorso avverso il decreto di nomina di un assessore di genere maschile per contrasto con l’ art. 1, comma 137, della legge n. 56/14.     Il giudice amministrativo non ha condiviso  la tesi proposta dall’amministrazione comunale per la quale la disposizione di cui all’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 non sarebbe applicabile  in quanto il decreto impugnato   si configurerebbe come un  provvedimento di mera conferma di una  precedente nomina  di un assessore che aveva in precedenza rassegnato le dimissioni per assumere altro incarico presso diversa Amministrazione, determinando una soluzione di continuità fra la prima e la seconda nomina. L’atto deve ritenersi illegittimo con riferimento all’omessa istruttoria con la quale il Sindaco del Comune resistente avrebbe dovuto motivare l’impossibilità di poter nominare un assessore di genere  femminile.