TAR Toscana - Firenze, Sez. II, 23 dicembre 2014, n.2122.

Territorio e autonomie locali
23 Dicembre 2014
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.04 Certificazioni antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

 La giurisprudenza amministrativa si è già occupata delle problematiche relative all'accessibilità delle informative antimafia interdittive e degli atti ad esse presupposti, evidenziando come tali problematiche possano e debbano essere risolte attraverso l'equilibrato contemperamento delle diverse (e in parte confliggenti) esigenze di cui sono portatrici la parte pubblica (alla riservatezza di determinate categorie di atti la cui pubblicità potrebbe recare pregiudizio all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) e la parte privata (alla trasparenza dell'azione amministrativa e all'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato).
Dunque, in primo luogo, la disposizione regolamentare di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del D.M. n. 415/1994 va coordinata con quella generale dettata dall’art. 8 comma 2 del D.P.R. n. 352/1992, secondo cui "I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241"; con il risultato che l'inaccessibilità generalizzata delle categorie di atti di cui al citato art. 3 comma 1 lett. b) del D.M., a prescindere dalla verifica, in concreto, dell'incompatibilità dell'accesso con la tutela della riservatezza prevista dalle norme sovraordinate, risulterebbe in insanabile contrasto con queste ultime e imporrebbe la disapplicazione della disciplina ministeriale (in senso conforme cfr. TAR Liguria, sez. II, 6 febbraio 2013 n. 241).
In secondo luogo, la giurisprudenza (cfr. - oltre a TAR Liguria, sez. II, n. 241/2013 - Consiglio di Stato, sez. III, 27 marzo 2012 n. 1788 e TAR Catanzaro, 10 maggio 2012 n. 447) ha ritenuto di poter distinguere tra la informativa antimafia, generalmente consistente nella mera formula rituale con la quale il Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso (di regola non esposte al soggetto appaltante), afferma la sussistenza di elementi interdittivi a carico dell'impresa - atto per sua natura pienamente ostensibile - e le risultanze istruttorie "a monte", a cui ha attinto l'Autorità prefettizia per pervenire al giudizio sfavorevole formulato a carico dell'impresa medesima. E solo relativamente a questi ultimi atti ha escluso l'accesso per tutte le parti della documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio (ai sensi della legge procedurale penale), in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti - in corso di svolgimento - di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata.