TAR-Sicilia-Palermo-, Sez.III, 11 marzo 2014, n.721

Territorio e autonomie locali
11 Marzo 2014
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.05 Provvedimenti interdittivi antimafia
Principi enucleati dalla pronuncia 

 Con la  “normativa antimafia”, oggi compendiata nelle previsioni contenute nel c.d. “Codice antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che ha abrogato il precedente quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 490/94 e dal D.P.R. n. 252/98) il legislatore ha accostato alle misure di prevenzione antimafia un altro significativo strumento di contrasto della criminalità organizzata, consistente nell’esclusione dell’imprenditore, che sia sospettato di legami o condizionamento da infiltrazioni mafiose, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti o dalla fruizione di benefici di carattere finanziario che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l’utilizzo di risorse della collettività. Invero, per espressa previsione normativa, esulano dalle prescrizioni del D. Lgs. n. 490/94, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, tutte quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sulla attività imprenditoriale (quali, ad esempio, i nullaosta, le licenze e simili aventi contenuto tecnico, ecc.), e a maggior ragione quelle relative al perseguimento di interessi patrimoniali estranei all'attività d'impresa. Inequivocabile, in tal senso, è il precetto di cui alla lett. e) dell’allegato 3 dell’art. 4 del d.lgs. 29 ottobre 1994, n. 490 che, se pure contiene una ampia clausola di riserva di natura estensiva ai “provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo”, tuttavia ne circoscrive l’applicabilità soltanto a quelli concernenti “lo svolgimento di attività imprenditoriali”.