TAR Lazio Roma sezione I, n. 9873 del 20 luglio 2015

Territorio e autonomie locali
20 Luglio 2015
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

Lo scioglimento ed il commissariamento degli organi elettivi locali consente di contrastare una patologia del sistema democratico: quella dell'infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni. Si tratta, perciò, di una particolare misura di controllo sugli organi posta dall'ordinamento a difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, a garanzia della sussistenza di quelle condizioni minimali che consentano liberamente e legalmente lo svolgimento del dibattito e la partecipazione politica dei cittadini e di tutte le forze espresse da una società pluralistica.
La misura in oggetto pone in essere una sorta di difesa nei confronti dei componenti degli organi i quali, seppur non reputabili estranei alle irregolarità riscontrate, siano stati, loro malgrado, esposti a ricatti e a varie forme di condizionamento da parte della malavita organizzata che, ai propri fini, ha tatticamente teso ad affievolire l'esercizio del munus publicum loro conferito dalla volontà popolare.
Il provvedimento in esame deve essere la risultante di una ponderazione comparativa tra valori costituzionali parimenti garantiti, quali l'espressione della volontà popolare, da un lato, e la tutela, dall'altro, dei principi di libertà, uguaglianza nella partecipazione alla vita civile, nonché di imparzialità, di buon andamento e di regolare svolgimento dell'attività amministrativa, rafforzando le garanzie offerte dall'ordinamento a tutela delle autonomie locali. Il livello istituzionale degli organi competenti ad adottare tale provvedimento garantisce l'apprezzamento del merito e la ponderazione degli interessi coinvolti. Nello schema della disposizione in oggetto non vi è contrapposizione, ma sostanziale identità di tutela tra diritto costituzionale di elettorato e lotta alla criminalità proprio perché la norma che legittima lo scioglimento dei consigli lo condiziona al presupposto dell'emersione, da un'approfondita istruttoria, di forme di pressione della criminalità che non consentono il libero esercizio del mandato elettivo.
Lo scioglimento del consiglio comunale ha una funzione di prevenzione e di salvaguardia della funzionalità dell'ente locale e dei suoi organi elettivi, e della rispondenza a fondamentali canoni di legalità del suo apparato, il che giustifica la rilevanza di elementi di fatto desunti da indagini amministrative e degli organi di polizia, purché significativi del pericolo di infiltrazioni mafiose
Lo scioglimento è una misura di carattere straordinario, per fronteggiare una emergenza straordinaria, a tutela della funzionalità degli organi elettivi e della rispondenza a fondamentali canoni di legalità dell'apparato dell'ente locale interessato, in un quadro di lotta alla criminalità organizzata e di connesso avanzamento della soglia di prevenzione rispetto a fatti anche sintomatici di interferenze malavitose sulla fisiologica vita democratica dell'ente.
 Il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere di scioglimento per infiltrazioni delinquenziali ha per oggetto il profilo di diritto amministrativo concernente il procedimento che precede la decisione dell’organo politico garante della legalità e dell’unità della Repubblica (il Presidente) e pertanto non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, dell'esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole.
L’Amministrazione dispone di ampi margini di apprezzamento nel valutare gli elementi che possono essere indice di collegamenti diretti o indiretti fra gli appartenenti ai vertici politici dell'Ente e la criminalità organizzata ovvero di forme di condizionamento, potendo le valutazioni sottese all'assunzione della misura in esame fondarsi anche su situazioni che non si sono concretate in episodici addebiti personali, ma che sono comunque tali da rendere plausibile, nel loro insieme, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata, anche qualora il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione, essendo sufficienti semplici "elementi" (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento tra l'amministrazione e i sodalizi criminali, ovvero di un condizionamento dell'attività degli organi amministrativi riconducibile all'influenza ed all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata.
L’art. 143, al comma 13, testualmente prevede: «Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 141». La norma, pertanto, non esclude che la suddetta misura straordinaria sia adottata in un momento cronologicamente successivo all'affidamento del consiglio comunale ad un commissario straordinario nominato per altra causa. Peraltro, le due misure rispondono a fattispecie ed a finalità diverse e non sono quindi sovrapponibili.
Le censure concernenti il periodo della gestione straordinaria, ritenuto eccessivamente lungo, non possono impingere nell’insindacabile discrezionalità dell'Amministrazione circa il tempo occorrente ad avviare e consolidare l'opera di risanamento dell'ente, entro i limiti previsti dalla norma.
Circa il contestato “congelamento” del diritto di elettorato attivo, dubbi di costituzionalità sono già sorti in passato in merito alla durata degli effetti del decreto di scioglimento. Tuttavia, la previsione di un così significativo periodo di durata degli effetti dello scioglimento è sempre stata ritenuta legata alla necessità di procedere al ripristino delle condizioni di legalità e di corretta azione amministrativa dell'ente, depurandolo dalle infiltrazioni criminali che l'avevano caratterizzato nel periodo precedente lo scioglimento. Pertanto la Corte Costituzionale (con la sentenza 103/93) ha ritenuto costituzionalmente legittimo tale periodo di tempo, in quanto trova una sua ragionevole giustificazione nell'esigenza di evitare il riprodursi del fenomeno, ove si sia manifestato, e di consentire un intervento sul terreno del ripristino della legalità, della eliminazione degli effetti prodotti dall'inquinamento criminoso, della creazione di condizioni nuove che, avvalendosi della precedente esperienza, permettano la ripresa della vita amministrativa al riparo dai collegamenti e dai condizionamenti cui si era dovuto ovviare con lo scioglimento.