TAR Lazio - Roma, Sez.II-bis - Ordinanza del 15 gennaio 2013 n.168

Territorio e autonomie locali
15 Gennaio 2013
Categoria 
05 Sistema Elettorale05.02 Procedimento Elettorale
Principi enucleati dalla pronuncia 

Illegittimità del Decreto del Presidente della Regione Lazio con il quale è stato ridotto il numero complessivo dei consiglieri regionali da eleggere da 70 a 50.

Estratto/Sintesi: 

I ricorrenti chiedono l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Presidente della Regione con cui sono state indette le elezioni regionali fissando il numero complessivo dei consiglieri in “50 membri oltre il Presidente”.

Le implicazioni sono principalmente di ordine politico in quanto la procedura elettorale deve basarsi su regole chiare "ex ante", che non mutino durante lo svolgimento delle elezioni e alle quali si possano conformare i comportamenti politici degli aspiranti alla candidatura, nel rispetto dei vincoli normativi in ordine alla formazione delle liste, dato il rapporto proporzionale tra numero di candidati e numero dei consiglieri da eleggere.

Il TAR non ravvisando misure cautelari tali da prevenire l'eventualità di una ripetizione della tornata elettorale, rinvia la trattazione della causa nel merito dopo le elezioni, cercando di bilanciare, così, l'interesse dei ricorrenti (che potrà essere soddisfatto con la sentenza di merito) con le esigenze di interesse pubblico volte al proseguimento dell'iter elettorale nei modi e nei termini fissati.