TAR Campania – Napoli, Sez.VII – Sentenza del 1° febbraio 2017, n.685

Territorio e autonomie locali
1 Febbraio 2017
Categoria 
13 Attività contrattuali della P.A.13.01 Appalto di lavori
13 Attività contrattuali della P.A.13.02 Appalti di forniture
13 Attività contrattuali della P.A.13.03 Appalti di servizi
Principi enucleati dalla pronuncia 

Legittimità della esclusione di una ditta da una gara di appalto di servizi per la modifica di un requisito non posseduto alla scadenza dell'offerta. Soccorso istruttorio (D.Lgs. n.50/2016 art.83, c.9).

Estratto/Sintesi: 

L'art.83, c.9 del D.Lgs. n.50/2016 sancisce che "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio" con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica.

Nei casi di irregolarità formali non essenziali, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione, assegnando un termine, che inutilmente decorso, fa escludere dalla gara il concorrente.

Nel caso in esame, non appare rispettata la finalità del soccorso istruttorio, in quanto risulta successiva alla scadenza della presentazione dell'offerta l'acquisizione di elementi attinenti proprio alla gara di appalto; non viene rispettata, in questo modo, la parità di trattamento nella procedura selettiva che rende le offerte immodificabili una volta presentate nei termini previsti dalla "lex specialis".