TAR CALABRIA CATANZARO sentenza 3 marzo 2000 n 183

Territorio e autonomie locali
3 Marzo 2000
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.05 Rimozione e sospensione degli Amministratori Locali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Nella specie la circostanza che il ricorrente sia stato sottoposto a procedimento penale per il reato di concorso in corruzione, in disparte ogni valutazione circa la doverosa salvaguardia del principio di non colpevolezza dell’indagato o dell’imputato fino ad una diversa definizione del giudizio penale, rappresenta ragione sufficiente a destare quell’allarme che impone la sospensione prima e la rimozione poi di un rappresentante eletto dalla collettività per operare nell’organo consiliare del Comune.