Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III - Sentenza dell’11 settembre 2017, n.4285

Territorio e autonomie locali
11 Settembre 2017
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata

Risorse collegate

Principi enucleati dalla pronuncia 

Il giudizio di sussistenza di elementi tali da giustificare, secondo un criterio di probabilità logica, l’affermazione del rischio che l’ente locale, negli organi elettivi o nella compagine amministrativa, sia sottoposto a condizionamenti da parte della criminalità organizzata, deve scaturire dall’esame complessivo di tutti gli elementi rilevanti.

La legittimità del decreto di scioglimento, sotto il profilo della logicità e rispondenza agli elementi di fatto raccolti nel procedimento sottostante, deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili in quel momento.

È la semplice presenza di “elementi” su “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, a giustificare lo scioglimento, anche laddove non vi sia una puntuale dimostrazione della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, o non sussistano ipotesi di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori o dei funzionari.

Il giudizio prognostico di verosimiglianza fondato attendibilmente sulla logica del “più probabile che non” è applicabile anche allo scioglimento del Consiglio comunale, che ha funzione anticipatoria e non sanzionatoria.