CONSIGLIO DI STATO SEZIV sentenza 29 gennaio 2002 n 4076

Territorio e autonomie locali
29 Gennaio 2002
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.05 Rimozione e sospensione degli Amministratori Locali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Il decreto di rimozione, adottato ai sensi dell’art. 40 della legge 8 giugno 1990, n.142 prevede una generale misura sanzionatoria a carico di amministratori locali in presenza di gravi e persistenti violazioni di legge e di (altrettanto) gravi motivi di ordine pubblico.
Ancorché trattasi di norma di chiusura, che lascia la possibilità di un apprezzamento latamente discrezionale per l’Amministrazione, essa ancora il potere di rimozione ad una chiara situazione di attualità delle condizioni richieste e non di mera eventualità.
Orbene, dall’esame del quadro fattuale di riferimento relativo ai fatti posti a base del provvedimento, si evince che- all’epoca dell’adozione del decreto- l’appellante o era semplicemente indagato in una vicenda che, peraltro, presentava aspetti ancora controversi con riguardo alle soluzioni comunque possibili (problema della presidenza della commissione, attribuita al Sindaco e non al dirigente del settore), ovvero era indagato in relazione a fatti per i quali la sua responsabilità era ancora da chiarire e che, comunque, si sono risolti con successive assoluzioni o archiviazioni disposte in sede penale.
Pertanto, si deve escludere che, nel caso di specie, si fosse in presenza di quelle “gravi e persistenti violazioni di legge”, atte a giustificare la rimozione dalla carica di consigliere comunale.