CONSIGLIO DI STATO SEZ III sentenza 26 settembre 2014 n 4845

Territorio e autonomie locali
26 Settembre 2014
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che per l’emanazione del relativo provvedimento è sufficiente la presenza di elementi indizianti, che consentano d’individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato. L’art. 143 consente l’adozione del provvedimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se di livello inferiore rispetto a quello che legittima l’azione penale o l’adozione di misure di sicurezza. Tali vicende, poi, considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, un quadro complessivo del condizionamento mafioso dell’amministrazione dell’ente locale. La valutazione di scioglimento dei corpi elettivi degli enti locali, conseguente a fenomeni d’infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, si basa, difatti, da un lato, sull’accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, sulla constatazione delle precarie condizioni di funzionalità dell’ente. Il DPR e la relazione ministeriale di accompagnamento costituiscono atti di alta amministrazione, perché impingono sulla prevalenza dell’indirizzo politico di contrasto alle mafie rispetto al mero rispetto delle consultazioni elettorali. In altre parole, tra i due valori, entrambi costituzionalmente rilevanti, non si può conservare questo senza che sia pienamente realizzato quello, ossia senza che il dato elettorale non sia genuino o, almeno, quanto più è possibile depurato dal condizionamento mafioso. Da ciò discende come, a fronte della struttura normativa del procedimento dissolutorio, in virtù del quale si realizza lo scioglimento sulla scorta d’un giudizio complessivo sui fatti rivelatori del condizionamento, a questo Giudice spetta un sindacato di legittimità di tipo estrinseco, senza possibilità di valutazioni che, al di là della repressione del travisamento dei fatti, si muovano sul piano del merito.