CONSIGLIO DI STATO SEZ III sentenza 23 aprile 2014 n 2038

Territorio e autonomie locali
23 Aprile 2014
Categoria 
15 Controllo sugli Organi15.02 Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali per infiltrazione della criminalità organizzata
Principi enucleati dalla pronuncia 

Pur essendosi insediata, medio tempore, una nuova Amministrazione Comunale, il ricorso non può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la sussistenza di un interesse anche morale a che i fatti siano rettamente accertati.
La modifica normativa al T.U.E.L., per la quale gli elementi fondanti i provvedimenti di scioglimento devono essere “concreti, univoci e rilevanti”, non implica la regressione della ratio sottesa alla disposizione. La finalità perseguita dal legislatore è rimasta quella di offrire uno strumento di tutela avanzata, in particolari situazioni ambientali, nei confronti del controllo ed dell’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni estranee all'area propria dell'intervento penalistico o preventivo. Ciò nell'evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie concrete forme di connessione o di contiguità – e, dunque di condizionamento, - fra organizzazioni criminali e sfera pubblica e nella necessità di evitare, con immediatezza, che l'amministrazione dell'ente locale rimanga permeabile all'influenza della criminalità organizzata.
La legge, sul presupposto che il potere di scioglimento degli enti locali, soggetti a pericolo di infiltrazione criminale, costituisce una misura avanzata di prevenzione, riconosce all’Amministrazione ampi margini in merito alla valutazione degli elementi che possono costituire indice di collegamenti diretti o indiretti fra i vertici dell’Ente e la criminalità organizzata ovvero possono rendere plausibili forme di condizionamento degli amministratori. Ciò anche quando il valore indiziario di tali dati non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale.