Iscrizione, cancellazione ed esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Servizi demografici
5 Marzo 2017
Tipologia documentazione 
Informazioni, istruzioni, manualistica
Ufficio emittente 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Argomento 
Anagrafe
Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all´estero.
È stata istituita nel 1990, ai sensi della Legge n.470 del 27 Ottobre 1988 ("Anagrafe e censimento degli italiani all´estero") e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n.323 del 6 settembre 1989.
L'AIRE contiene i dati dei cittadini italiani che, ai sensi dell'art.6 della citata Legge 470/1988, hanno dichiarato all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione, di voler trasferire la propria residenza all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, tale residenza è stata accertata d'ufficio. L’ente competente alla regolare tenuta dell´anagrafe della popolazione residente all'estero, è il Comune. E’ istituita, inoltre, presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell´interno, un'AIRE nazionale, costantemente aggiornata, che contiene i dati trasmessi da tutte le anagrafi comunali. Oltre alle fondamentali notizie anagrafiche e di stato civile, l’AIRE rileva anche l’iscrizione nelle liste elettorali.

Iscrizione dei cittadini all'A.I.R.E

Iscriversi all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell’AIRE nei seguenti casi:

  • se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Ai sensi dell’art.43 del Codice Civile, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioé il luogo dove solitamente si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale;
  • se si è cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano;
  • se si acquisisce la cittadinanza italiana all’estero.

Non devono invece iscriversi all’Aire:

  • i cittadini italiani che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
  • i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n.804.

Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n.20, l’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’AIRE è stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

La procedura di iscrizione

Per formalizzare l’iscrizione all’Aire è necessario recarsi, entro 90 giorni dalla data di emigrazione, presso l’Ufficio consolare competente per territorio per rilasciare la dichiarazione di espatrio.
In tale sede dovrà essere compilato un apposito modello (CONS/01), che verrà poi trasmesso dall’Ufficio consolare al Comune di ultima residenza in Italia che provvederà alla cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente e alla contestuale iscrizione in Aire. È, peró, sempre possibile ­ anche dopo i 90 giorni ­ recarsi presso l'Ufficio consolare per richiedere l´iscrizione all´AIRE, regolarizzando, così, la propria posizione anagrafica.
L'iscrizione puó essere effettuata anche d'ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all'indirizzo estero.
Iscriversi all'AIRE e comunicare tempestivamente gli aggiornamenti relativi alla propria residenza ed allo Stato civile, è un dovere civico che garantisce al cittadino di usufruire all’estero dei servizi consolari quali il rilascio di documenti e certificazioni, di esercitare regolarmente il diritto di voto, nonché di valersi di numerose agevolazioni legate a leggi regionali e nazionali.

L'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.
Per le consultazioni amministrative, nonché per l'elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso, che consente loro di poter rientrare in Italia per prendere parte al voto.
In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori residenti nell'U.E. ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti "in loco" nel Paese di residenza.
Gli elettori italiani residenti in Paesi non appartenenti all'U.E. ricevono, invece, la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini del voto.
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, è stata istituita, dalla Legge 459/2001, l'apposita circoscrizione estero per l'elezione di sei senatori e dodici deputati, per la quale gli elettori all'estero possono esprimere il proprio voto per corrispondenza. In questi ultimi casi l'elettore all'estero riceve dall'Ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. A tal fine l'Ufficio consolare deve richiedere,entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.