Semplificazioni in materia di trattazione di question time/interrogazioni

Territorio e autonomie locali
20 Giugno 2023
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Le sedute speciali dedicate alla trattazione di question time, interrogazioni e interpellanze possono essere istituite attraverso un'apposita modifica del regolamento del consiglio comunale purché sia comunque previsto il rispetto del quorum strutturale per la validità delle sedute.

Testo 

(Parere n.16763 del 7.6.2023) Il segretario generale del comune di … ha formulato una richiesta di parere. Nello specifico, è stata comunicata l'intenzione dell'amministrazione comunale di istituire delle sedute di consiglio speciali dedicate esclusivamente alla trattazione di question time, interrogazioni ed interpellanze. Alle sedute in questione sarebbero presenti il sindaco, o suo delegato, il presidente del consiglio comunale, il segretario ed un funzionario comunale. Atteso che gli atti di sindacato ispettivo citati non si traducono in deliberazioni, è stato chiesto se le suddette sedute speciali debbano essere tenute in conformità con la previsione recata dall'art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 circa la validità delle sedute. In via preliminare, si rammenta che l'art.38, comma 2, citato prevede che il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento consiliare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto. Il regolamento deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente. Al riguardo, si è dell'avviso che tali sedute speciali possano essere istituite attraverso una apposita modifica del regolamento del consiglio comunale e che le stesse, per essere validamente costituite, debbano comunque rispettare il quorum strutturale come disciplinato dalla normativa statale sopracitata. Dal tenore letterale dell'art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 sembrerebbe, infatti, evincersi che il quorum strutturale sia necessario al fine della validità delle sedute, essendo ininfluente la circostanza che, nel contesto delle sedute speciali in questione, il consiglio non sia convocato per adottare atti deliberativi.