Parità di genere nelle giunte dei comuni aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti

Territorio e autonomie locali
9 Giugno 2023
Categoria 
05.03.01 Composizione, funzionamento, competenze, durata in carica
Sintesi/Massima 

Le disposizioni sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti non hanno un mero valore programmatico ma assumono carattere precettivo.

Testo 

(Prot. n.0015203 del 22.5.2023) E' stato posto un quesito in materia di parità di genere nelle giunte dei comuni aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. In particolare, viene chiesto se il sindaco del comune di …, ente con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sia tenuto a nominare un assessore donna dal momento che attualmente la compagine giuntale è composta dal sindaco e da un assessore, entrambi di genere maschile. Al riguardo, si rappresenta che il comma 137 dell'art.1 della legge n.56/14 dispone che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico". Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, come modificato dalla legge n.215/12, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L'art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/12 ha modificato l'art.46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi…". La normativa va letta alla luce dell'art.51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini. Le richiamate disposizioni, recependo i principi costituzionali, le previsioni di cui all'art.1 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità) e l'art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma assumono carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi, in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. In proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n.406/2016, ha osservato che l'effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi deve essere "adeguatamente provata". Quanto all'adeguatezza dell'istruttoria volta a conformare la composizione giuntale ai parametri di legge giova fare riferimento alla sentenza n.10 del 3 gennaio 2020 con la quale il TAR Umbria ha osservato che il sindaco avrebbe dovuto svolgere "… un'adeguata istruttoria (cfr. TAR Basilicata, 4 aprile 2018, n.237; Id. 17 giugno 2016 n.631; TAR Campania-Salerno, sez.I, 12 dicembre 2017 n.1746; TAR Calabria-Catanzaro, sez.II, 29 maggio 2017 n.867; Id. 10 aprile 2015 n.651; TAR Abruzzo-Pescara, 17 novembre 2016 n.357; TAR Campania-Napoli, sez.I, 13 maggio 2015 n.2655; TAR Lombardia-Brescia, 26 novembre 2015 n.1595), volta all'ottenimento, per la nomina degli assessori, della disponibilità di idonee personalità di sesso femminile nell'ambito di tutti i cittadini residenti o che abbiano un significativo legame con il comune, come per esempio l'indizione di un apposito avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione dell'interesse di donne, appartenenti al partito politico o alla coalizione di partiti che hanno vinto le elezioni comunali, a ricoprire la carica di assessore, le quali condividano il programma della lista, capeggiata dal sindaco (cfr. TAR Veneto, sez.I, 6 marzo 2015 n.282)." Con riferimento alla tematica del rispetto della parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, va richiamata la sentenza n.173 del 27.01.2022 con la quale il TAR Puglia-sez.I, nell'evidenziare che nel caso esaminato nessuno dei soggetti femminili interpellati dal sindaco, tra quelli di sua fiducia, si è reso disponibile ad accettare la carica, ha ritenuto che il principio di parità di genere va contemperato comunque con quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per loro natura, sono soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza. Si segnala, altresì, che da ultimo il TAR Campania (Salerno), con sentenza n.66 del 12 gennaio 2023, ha accolto il ricorso avverso i decreti sindacali di nomina degli assessori non essendo stata svolta alcuna istruttoria volta a esplorare la possibilità di nominare un assessore appartenente al genere meno rappresentato. Peraltro, considerato che nello statuto comunale risulta prevista la figura dell'assessore esterno al consiglio, un'ulteriore modalità di individuazione del componente dell'organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l'incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio comunale.