FAQ. Referendum 4 dicembre 2016

Elezioni
2 Dicembre 2016
Ufficio emittente 
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
Argomento: 
Organizzazione delle consultazioni elettorali
Referendum popolari
Tags: 
Referendum 4 dicembre 2016

Risposte ai quesiti che ricorrono frequentemente sull'argomento in esame con l'intenzione di aiutare e facilitare l'utente nella propria espressione di voto

FAQ - Domande frequenti: 

1. Qual è il quesito stampato sulla scheda?

Il quesito stampato sulla scheda è:

Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

2. Quale è il quorum necessario affinché il referendum costituzionale sia valido?

Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza che per il referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità; non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l'esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

3. Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?

La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; tale ufficio resterà comunque aperto per un rilevante lasso di tempo (dalle ore 9 alle ore 18) nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.

4. Per chi lavora fuori dalla propria regione, in Italia, vi è la possibilità di votare in un seggio diverso da quello di appartenenza? Se è possibile, quali documenti occorrono?

La legge prevede che possano votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori, come quelli ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti e tutti coloro che prestano servizio al seggio, e cioè i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, le Forze dell'ordine e i rappresentanti di partito e di comitato promotore del referendum, designati dai partiti e dai comitati stessi.
Gli elettori che non rientrano in tali categorie possono votare nel seggio di iscrizione elettorale del comune di residenza, usufruendo di agevolazioni tariffarie per viaggi in treno, aereo o nave.

5. Dove posso fare la domanda per essere chiamato come scrutatore?

Per essere designato quale scrutatore occorre essere iscritti nell'apposito Albo degli scrutatori che si tiene in ogni comune.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto da affiggere nell'Albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo degli scrutatori a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

6. In considerazione del mutato stato giuridico del personale che espleta i servizi postali e ferroviari, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è ancora operante per tali categorie di lavoratori l'esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario?

Sì. I requisiti per l'inclusione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente o di componente di seggio elettorale e per la conseguente nomina sono tassativamente stabiliti dalla legge. Si richiama al riguardo l'art.38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, recante «Testo Unico per l'elezione della Camera dei deputati» (norma applicabile anche alle consultazioni referendarie), che espressamente prevede l'esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario per i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti. Si ritiene che l'intervenuta privatizzazione della maggior parte dei rapporti di lavoro non implichi l'eliminazione del divieto a svolgere le anzidette funzioni per tali lavoratori, in quanto l'esclusione deve intendersi correlata alle attività dagli stessi espletate, che rimangono essenziali per la regolarità delle complesse procedure elettorali anche nei giorni della votazione.

7. Come avviene la votazione per la nomina degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale?

Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l'iscrizione a un apposito albo tenuto presso ogni Comune. In particolare, ai sensi dell'art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95, l'iscrizione all'albo è subordinata, sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell' elettorato attivo e, infine, all'avere assolto gli obblighi scolastici.
Il titolo di studio richiesto è quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso.
La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell'art.6 della legge 8 marzo 1989, n.85, (modificato dall'art.9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n.270, e dall'art.3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n.22).
Alla stregua delle indicate modifiche normative, la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all'albo deve avvenire – tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto – con il criterio della nomina all'unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l'unanimità, con una procedura di nomina per votazione.
La Commissione elettorale comunale nella sua autonomia, sempre a condizione che ricorra il presupposto della decisione unanime di tutti i componenti, potrebbe comunque avvalersi del sorteggio quale criterio "preselettivo", o, in alternativa, anche in parte, potrebbe utilizzare altri criteri "preselettivi" nell'ambito degli iscritti all'albo, per poi procedere alle relative nomine.

8. Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

  • a) carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
  • b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
  • c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

9. A quali condizioni i rappresentanti dei partiti/comitati promotori possono votare nei seggi presso i quali sono designati?

L'esercizio del diritto di voto nel seggio di regolare designazione per i rappresentanti effettivo e supplente è previsto nel caso in cui tali rappresentanti si accreditino come tali presso il seggio stesso ed esercitino effettivamente tali funzioni (ovviamente in tempi diversi, essendo uno supplente dell'altro).

10. Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l'attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

11. Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?

Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD).
Possono essere anche ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.
L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.

12. Quali sono i soggetti competenti ad autenticare le firme per le designazioni dei rappresentanti di partito o di comitato promotore presso i seggi elettorali?

I soggetti competenti ad autenticare le firme per le designazioni dei rappresentanti di partito/comitato promotore presso i seggi elettorali sono quelli indicati nell'art. 14 della legge n. 53/90. Le funzioni di autenticazione, che devono essere materialmente svolte da tali soggetti all'interno del territorio di rispettiva competenza, nel caso di consultazioni nazionali possono anche riferirsi a designazioni di rappresentanti per seggi elettorali ubicati in comuni diversi da quelli nei quali tali soggetti svolgono le loro funzioni. I consiglieri provinciali e i funzionari provinciali incaricati possono ancora autenticare le firme anche se le province sono, ora, organi eletti con consultazioni di secondo grado. Ciò, infatti, non incide in alcun modo sulle loro potestà autenticanti, che sono rimaste immutate ai sensi del suddetto art. 14 della legge n. 53/90.

13. Qual è la procedura di voto per gli elettori italiani residenti all'estero?

Per gli italiani residenti all'estero la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza. Gli elettori residenti all'estero sono quindi iscritti d'ufficio nelle liste elettorali degli aventi diritto al voto per corrispondenza. Solo se avessero inteso esercitare il diritto di voto in Italia avrebbero dovuto esercitare espressa opzione in tal senso al Consolato entro l'8 ottobre.

14. Chi stampa ed invia le schede per gli elettori all'estero?

Il Ministero dell'Interno consegna al Ministero degli Affari Esteri il modello della scheda elettorale non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della consultazione.
Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli Esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa delle schede di votazione e del restante materiale da inserire nei plichi da recapitare agli elettori della circoscrizione Estero.
Gli Uffici consolari, ai sensi del comma 3, dell'art. 12 della legge n. 459/2001, spediscono "....con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità....", al domicilio di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:

  • il certificato elettorale;
  • la scheda e la relativa busta piccola, nonché una busta grande affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente;
  • un foglio esplicativo delle modalità di voto.

15. Come si vota all'estero per corrispondenza?

L'elettore, ricevuto il plico con la scheda:

  • a) esprime il proprio voto sulla scheda referendaria: il voto è espresso tracciando un segno sulla risposta prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene;
  • b) introduce la scheda nella relativa busta piccola e la chiude;
  • c) inserisce, nella busta grande affrancata, il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente la sola scheda;
  • d) spedisce, infine, il tutto al Consolato competente.

Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, e quindi entro giovedì 1° dicembre 2016 (art. 12, comma 7, della legge n. 459 del 2001). Gli elettori residenti all'estero che, entro quattordici giorni dalla data della votazione in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con la scheda, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato.

16. Come si scrutina il voto espresso all'estero?

Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata. I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso il quale, sulla base dell'elenco degli elettori fornito dal Ministero dell'Interno, vengono istituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute.
Le operazioni di scrutinio iniziano alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 23 di domenica 4 dicembre.

17. Gli studenti che partecipano a progetti di formazione all'estero possono esprimere il loro voto per corrispondenza nella località in cui si trovano al momento della consultazione?

Si. La legge 6 maggio 2015, n.52, ("Italicum") ha modificato anche la normativa sul voto all'estero, prevedendo - in occasione di elezioni politiche o referendum nazionali - la possibilità di votare per corrispondenza all'estero per gli elettori (ed i loro familiari conviventi) che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale è ricompresa la data della votazione. Al tal fine,tali elettori dovranno formulare al comune di iscrizione un'espressa opzione per il voto all'estero, valida per un'unica consultazione, che deve pervenire al comune entro e non oltre il 2 novembre.

18. Come dev'essere redatta la dichiarazione di opzione dei cittadini temporaneamente all'estero?

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 459/01 (presenza prevista all'estero per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche).
La domanda deve ritenersi validamente prodotta anche se l'interessato non si trovi già all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea presenza all'estero comprenda la data stabilita per la votazione.
Si suggerisce, comunque, di utilizzare l'apposito modello pubblicato sul sito di questo Ministero in formato pdf editabile.

19. Un cittadino italiano residente all'estero che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovi temporaneamente all'estero in una località diversa da quella nella quale è residente può votare all'estero nel posto in cui è al momento temporaneamente domiciliato?

Sì, può votare presentando domanda al comune come elettore temporaneamente all'estero. Ricevuta la conseguente comunicazione dal comune, questo Ministero provvederà a cancellarlo dall'elenco elettori della sede consolare di residenza e ad iscriverlo in quello della sede di temporanea presenza.

20. Il periodo previsto di tre mesi di temporanea presenza all'estero è richiesto anche per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza?

No, la legge, ai fini del diritto al voto per posta, non richiede che il requisito del periodo di tre mesi di temporanea presenza all'estero sussista anche per loro.

21. Chi svolge il Servizio civile all'estero può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero?

Sì. Si ritiene infatti che chi svolge il Servizio civile all'estero rientri senz'altro tra gli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per motivi di lavoro.

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